IL TRUCCO SEMIPERMAMENTE NON E’ UN TATUAGGIO –

L’ESTETSTA NON DEVE FARE CORSI PER TATUATORI –

IL TRUCCO SEMIPERMANENTE E’ UNA SPECIALIZZAZIONE DELL’ESTETISTA.

TALE ATTIVITÀ E’ RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA ALL’ESTETISTA PER LEGGE DELLO STATO.
Ultimamente, abbiamo notato che alcuni enti di formazione stiano forzando l’estetista a frequentare un corso da tatuatore, facendolo passare come obbligatorio per effettuare il trucco semipermanente in un centro estetico.

Questi enti di formazione sosterrebbero che l’estetista, titolare di un centro estetico, per eseguire il trucco semipermanente dovrebbe seguire le leggi regionali (incostituzionali) del tatuatore e non quelle dell’estetica, professione quest’ultima riconosciuta dallo Stato con Legge n. 1 del 4 gennaio 1990.

Per inciso, si specifica che nessuna professione può essere creata dalle regioni, ma solo ed esclusivamente dallo Stato (Titolo V della Costituzione Italiana), anche se alcune regioni hanno creato incostituzionalmente nuove figure professionali e per questo la Corte Costituzionale si è pronunciata decine di volte.

La DERMOPIGMENTISTA è solo ed esclusivamente una specializzazione dell'estetista e non può essere mai considerata professione autonoma, scissa dal titolo principale di estetista. La dermopigmentista, privo del titolo abilitante di estetista non può esercitare l'attività di dermopigmentista L. 1/90.

Tornando agli enti di formazione, si specifica che non esiste alcun obbligo per l’estetista di dover frequentare costosissimi e lunghissimi corsi di formazione per tatuatore, in quanto il trucco semipermanente non è un tatuaggio ed è già regolamentato in via esclusiva all’estetista con Legge n. 1 del 4 gennaio 1990 e dal decreto interministeriale n. 206 del 15 ottobre 2015.

La definizione del trucco semipermanente è solo ed esclusivamente la seguente:
“La micropigmentazione (altrimenti detta dermopigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente, disegno epidermico o camouflage) viene utilizzata esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo, per il miglioramento della immagine estetica in generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage).

Tramite un applicatore puntiforme sterile oscillante, viene trasferita nell’epidermide una piccola quantità di pigmento che vi permane per un periodo variabile secondo la zona del viso o del corpo.

La permanenza variabile è dovuta all’uso di particelle di pigmento che, al passare del tempo, in parte sono rimosse dalla loro sede ed eliminate dai processi metabolici ed in parte sono eliminate dal ricambio dei tessuti della pelle.

Il pigmento è veicolato da uno speciale liquido, appositamente realizzato per favorire la corretta applicazione del prodotto.”

LA FORMAZIONE PER UTILIZZARE IL DERMOGRAFO IN UN CENTRO ESTETICO:

Il decreto ministeriale 206/2015 dice che l’adeguata formazione per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi, può essere rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario e che tale formazione è certificata dal fabbricante stesso o suo mandatario per mezzo di una dichiarazione contenente le proprie generalità, le generalità di chi ha fruito della formazione, la durata in ore, l’argomento e le generalità dei docenti dei moduli formativi.

QUINDI, ALL’ESTETISTA NON SI DEVE DIRE CHE E’ OBBLIGATORIO FARE IL CORSO DA TATUATORE PER EFFETTUARE IL TRUCCO SEMIPERMANENETE (altrimenti detta dermopigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente, disegno epidermico o camouflage).

Confestetica, qualora ravvisi ancora tali forzature da parte degli enti di formazione nei confronti delle estetiste, che intimorite dagli enti stessi si sentono obbligate a frequentare costosissimi corsi inutili, si riserva di segnalare caso per caso alle autorità competenti.

PER EFFETTUARE IL TRUCCO SEMIPERMANENTE NON ESISTE NESSUN CORSO DA TATUATORE OBBLIGATORIO PER LEGGE DA FAR FREQUENTARE ALL'ESTETISTA
– L’estetista è già abilitata per legge al trucco semipermanente –

Vademecum per l'estetista:
1. L'estetista è una professione regolamentata dallo stato e non si occupa di tatuaggi.

2. Il trucco semi permanente non è un tatuaggio.

3. L'estetista è già abilitata dalla L.1/90 ad eseguire anche il trucco semi permanente (che non è un tatuaggio)

4. L'estetista ha già in dotazione il dermografo per decreto interministeriale n. 206 del 15 ottobre 2015 Scheda 23

5. L'estetista ha già dal fabbricante l’adeguata formazione per gli aspetti tecnici, igienici.

PER IL TRUCCO SEMI PERMANENTE IN CASO DI CONTROLLI ASL VIENE CHIESTO:
Formazione certificata dal fabbricante per mezzo di una dichiarazione contenente le proprie generalità, le generalità di chi ha fruito della formazione, la durata in ore, l’argomento e le generalità dei docenti dei moduli formativi.

Nella scheda 23 si legge:
Il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d’uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi.

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SPECCHIETTO DECRETO