Regione Piemonte proposta di legge 187 per il tatuaggio - Confestetica chiede lo stralcio del tatuaggio estetico - dermopigmentazione in quanto già attività propria dell'estetista
Oggetto: Proposta Di Legge N. 187 “Riconoscimento Delle Attività Di Tatuaggio E Dermopigmentazione”
Presentata in data 18 febbraio 2022 dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali: DISABATO SARAH (primo firmatario)
Gent.mi Consiglieri,
con la presente memoria, si vuol dare un giusto contributo con spirito collaborativo, affinché tutti i lavori preparatori della proposta di legge presentata dalla Regione Piemonte per il tatuaggio e piercing possano inserirsi in una corretta fase istruttoria, fondamentale per arrivare ad una buona legge regionale. Auspichiamo, quindi, che la Regione Piemonte possa seguire l’esempio della virtuosa Regione Lombardia, che ha stralciato la dermopigmentazione dalla L.R. 13/2021 e non quello della Regione Lazio che Confestetica si accinge nei prossimi giorni a convenire davanti a TAR Lazio chiedendo l’annullamento della delibera 270/2022 in attuazione della L.R. 2/2022.
- Normativa tatuaggio estetico trucco permanente/dermopigmentazione attività propria dell’estetista
Con riferimento al PDL 187 di cui in oggetto, si evidenzia che la dermopigmentazione -trucco permanente è l’attività propria dell’estetista ed è già regolamentata a livello nazionale e regionale:
- Legge n. 1 del 4 gennaio 1990 art. 1 (GU Serie Generale n.4 del 05-01-1990) Art. 1. 1. L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. 2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713. 3. Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico;
- Decreto Interministeriale del 21 marzo 1994, n. 352 (trucco e visagismo) Regolamento recante i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista. (GU Serie Generale n.133 del 09-06-1994);
- Decreto Interministeriale – 15 ottobre 2015, n. 206 (GU Serie Generale n. 300 del 28-12-2015), adottato in attuazione dell’art. 10 della L. 1/1990) descrive alla SCHEDA n. 23 l’apparecchio per la dermopigmentazione in dotazione all'estetista, che viene utilizzata esclusivamente a fini estetici.
- Legge Regione Piemonte n. 53 del 30 dicembre 1992 - Disciplina dell'attività di estetista. (B.U. 30 dicembre 1992, n. 53) e seguenti l.r. 38/2009, l.r. 05/2013 – con relativa SCIA e autorizzazioni sanitarie. Art. 1 L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.
- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico nota prot. n. 18706 del 20/01/2017 avente ad oggetto “Estetisti. Attività di trucco semipermanente”
- Consiglio di Stato Sezione III con sentenza definitiva n. 4732/2021, in riforma della sentenza n. 2686/2020 di TAR Lazio, su ricorso in appello di Confestetica, annulla la Nota Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0014138-15/05/2019-DGPRE-MDS-P del 15/05/2019, avente ad aggetto tatuaggi con finalità medica “Nota Circolare sui tatuaggi con finalità medica: chiarimenti in merito alla pigmentazione areola capezzolo”.
- Normativa e linee guida per il tatuaggio artistico e Piercing
Con riferimento al PDL 187 di cui in oggetto, si evidenzia che è solo l’attività di tatuaggio artistico e piercing a non essere regolamentata a livello nazionale:
- Circolare DPS VI/2.8/156 del 05/02/1998 del Ministero della Sanità ha proposto la diffusione di apposite linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza, rappresentando, altresì, l'esigenza di istituire corsi di formazione obbligatori per gli esercenti le attività di tatuaggio e piercing. Tatuaggio artistico: pratiche del tatuaggio (colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.
- DPGR n. 46 del 22 maggio 2003, Regione Piemonte ha fornito “Prime indicazioni tecnico-sanitarie per l’esecuzione dell’attività di tatuaggio e piercing”. pratiche del tatuaggio (colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.
- DGR n. 20-3738 del 27 luglio 2016, Regione Piemonte “Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing” e [trucco permanente] in violazione della normativa del trucco permanente già normato. pratiche del tatuaggio (colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.
- Confestetica associazione maggiormente rappresentativa delle estetiste
CONFESTETICA è l'associazione nazionale maggiormente rappresentativa degli estetisti, attività normata dalla Legge del 04/01/1990 n. 1; essa conta 22.146 estetisti associati su un totale di 35.000 centri estetici a livello nazionale (doc. n. 1); il Presidente Nazionale è la dott.ssa Angelica Pippo, estetista professionista nonché titolare di centro estetico che ha ottenuto al TAR del Lazio in data 16 febbraio 2021 la sentenza n. 01862/2021 che ha dichiarato illegittimi i 3 DPCM, facendo così riaprire tutti i centri estetici d’Italia in zona rossa (doc. n. 2); in Piemonte si contano 1.944 centri estetici con oltre 2.470 dipendenti per il 99,4% donne e oltre 2,5 milioni di clienti, per il 73% donne (doc. n. 3);
Come meglio si chiarirà in seguito, l'art. 1 della legge 1/1990 abilita l'estetista ad eseguire tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali e con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico questi ultimi normati dal D.M. 206/2015. Si precisa che il 99,4% degli estetisti sono donne e, pertanto, nella narrazione del presente atto verranno identificate al femminile.
- Tatuaggio artistico – differente da – dermopigmentazione/trucco permanente/tatuaggio con finalità medica.
3.1 Il tatuaggio artistico.
Il tatuaggio artistico ha finalità decorativa e, secondo la definizione che ne dà sia il Ministero della Sanità nelle sue linee guida del 1998 e la stessa Regione Piemonte nelle sue Delibere, consiste nella metodica che produce una colorazione permanente di parti del corpo ottenuta attraverso l'introduzione o la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi al fine di formare disegni e figure indelebili. Trattasi questi ultimi di "trattamenti" che comportano l'inserimento di sostanze chimiche negli strati intradermici, al fine di decorare il corpo, così come pubblicato anche nella nota dell’Istituto Superiore di Sanità.
Con la circolare DPS VI/2.8/156 del 05/02/1998 il Ministero della Sanità, ha proposto la diffusione di apposite linee guida per il tatuaggio artistico, per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza, rappresentando, altresì, l'esigenza di istituire corsi di formazione obbligatori per gli esercenti le attività di tatuaggio e piercing.
La Regione Piemonte in attuazione delle linee Guida del Ministero della Salute sul tatuaggio e Piercing del 1998, con l’ultima deliberazione sopra richiamata, non ha tenuto conto di due aspetti fondamentali:
- il primo aspetto, che le Linee guida del Ministero della Salute sono riferite esclusivamente al tatuaggio artistico e non al tatuaggio estetico, che a quel tempo, tra l’altro, quest’ultimo era anche già normato a livello nazionale dalla L. 1/90 e dal D.M. 352/94. Infatti, nelle linee guida del Ministero della Salute si legge testualmente: le pratiche del tatuaggio hanno il fine di formare disegni o figure indelebili - quindi un fine completamente differente da quello estetico che si ottiene con il trucco permanente.
- Il tatuaggio artistico ha finalità decorative (al fine di formare disegni o figure indelebili) Linee Guida Ministero della Salute 1998;
- il tatuaggio estetico ha finalità estetiche (al fine di correggere gli inestetismi del viso e del corpo, per il miglioramento della immagine estetica in generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti -camouflage) Legge n. 1 del 4 gennaio 1990 – D.M. 352/1994 – D.M206/2015 scheda n. 23;
- il secondo aspetto, che la dermopigmentazione essendo attività propria dell’estetista risulta essere già regolamentata anche con leggi regionali e nazionali già sopra citate e di conseguenza non può essere normata al di fuori delle norme già esistenti, soprattutto quelle nazionali, anche perché si violerebbe l’art. 117 III comma della Costituzione e nulla c’entra la tutela della salute pubblica, in quanto la dermopigmentazione/trucco permanente, hanno tutte le norme di riferimento già in vigore da tempo, anche per la tutela della salute pubblica.
Pertanto, l’esigenza di definire precise misure igieniche preventive e di educazione sanitaria, un’adeguata formazione e un’adeguata sorveglianza dell’autorità sanitaria, si devono intendere solo ed esclusivamente per il tatuaggio artistico e non per quello estetico, ribadendo che quest’ultimo è già ampiamente normato.
La Regione Piemonte con DGR 20-3738/2016 ha istituito un corso di formazione che prevede l’apprendimento di misure igieniche, preventive e di educazione sanitaria per gli esercenti le attività di trucco permanente. Per questa attività propria dell’estetista, tale delibera è inapplicabile, in quanto contrasta insanabilmente con la legge nazionale 1/90; il D.M. 352/94; il D.M. 206/2015 e la legge regionale 53/1992 e seguenti, nonché con la nota del Ministero dello Sviluppo Economico e le varie sentenze sopra richiamate.
Quindi, l'attività di tatuaggio artistico persegue lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle e non ha nulla a che vedere con lo scopo estetico del trucco permanente/dermopigmentazione già normato.
3.2 La dermopigmentazione o trucco permanente.
Il tatuaggio estetico viene utilizzato esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo, per il miglioramento della immagine estetica in generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage), così come definito nel D.M. 206/2015 scheda 23; esso viene anche chiamato dermopigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente, disegno epidermico, camouflage, permanente make up (PMU) (tutti sinonimi della stessa tecnica estetica).
Il tatuaggio estetico consiste quindi nella tecnica di tatuaggio applicata esclusivamente in campo estetico che consente di correggere, abbellire, modificare, ed equilibrare determinati tratti del viso e del corpo, ossia una particolare applicazione del tatuaggio utilizzata per simulare il trucco: ad esempio, il tatuaggio della palpebra (blefaropigmentazione), dell'arcata sopraccigliare e del contorno delle labbra. In questo caso la penetrazione degli aghi è meno profonda rispetto al tatuaggio artistico e i pigmenti sono specifici.
Il tatuaggio estetico (dermopigmentazione) si distingue dal tatuaggio artistico anche nelle apparecchiature utilizzate, in quanto per effettuare il tatuaggio estetico si utilizza il dermografo (D.M. 206/2015), un’apparecchiatura più delicata e leggera, rispetto alla macchina o pistola (Tattoo Machine o gun tattoo) che si utilizza per il tatuaggio artistico, nonché pigmenti micronizzati che vengono installati più superficialmente, a livello epidermico.
Il tatuaggio estetico (dermopigmentazione) ha come prerogativa quella di attenuarsi nel tempo; la durata del trucco permanente dipende, infatti, da fattori soggettivi (età, ricambio cellulare, conformazione anatomica della cute, potere di cicatrizzazione post-intervento) e oggettivi (tipo di pigmento utilizzato, tecnica manuale impiegata, profondità delle incisioni, assunzione di farmaci, esposizione al sole).
Il trucco permanente - tecnicamente denominato Tec, cioè tatuaggio estetico correttivo – persegue finalità estetiche, ovvero migliorare l'aspetto estetico attraverso l'attenuazione degli inestetismi, ma non terapeutiche, ossia di diagnosi, profilassi e cura di eventi morbosi, tipiche della professione sanitaria.
L’attività di tatuaggio estetico è normata dall' art.1 della legge n.1/1990, al primo comma, recita testualmente: “L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti”; dal D.M. 352/1994 tra le materie di studio fondamentali dell’estetista c’è il trucco e visagismo; dall’art. art. 1 della legge regionale n. 53/1992 e successive modifiche, recita testualmente “Sono assoggettati alla disciplina relativa all’attività di estetista tutti i trattamenti e le prestazioni rientranti tra quelli previsti dall’articolo 1 della l.1/1990, anche se svolti in maniera accessoria nell’esercizio di attività diverse da quella di estetista”; dal D.M. 206/2015, ove alla scheda n. 23 viene inserito tra le apparecchiature estetiche il dermografo apparecchiatura specifica per la dermopigmentazione che viene utilizzata esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo, per il miglioramento della immagine estetica in generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage).
3.3 Il tatuaggio con finalità medica
Il tatuaggio con finalità medica è attività propria dell’estetista in quanto altro non è che l’attività di dermopigmentazione non terapeutica, come confermato dal Consiglio di Stato e dall’Istituto Superiore di Sanità già sopra citati e di cui si dirà in seguito.
Questo tatuaggio estetico è una tecnica specialistica dell’estetista, eseguita su persone che, a seguito di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti, hanno necessità di creare l’effetto di copertura estetica chiamato camouflage.
Spesso in letteratura medica i termini dermopigmentazione, micropigmentazione e dermografia (dermatography) vengono utilizzati come sinonimi per indicare l’uso del tatuaggio con finalità medica, o finalità estetica, differenziandolo rispetto al tatuaggio artistico.
Il tatuaggio medicale veniva impropriamente definito tale dalla Nota Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0014138-15/05/2019-DGPRE-MDS-P del 15/05/2019.
Tale impropria definizione da parte del Ministero della Salute aveva creato uno sviamento facendo percepire tale attività come riservata a personale medico con la diretta conseguenza che la suddetta circolare aveva vietato all’estetista la prestazione di tatuaggio medicale attribuendola all’attività sanitaria.
Da ciò ne conseguiva che attività formative, in tali ambiti, non potevano essere rivolte agli operatori che svolgevano le attività previste dalla legge 1/1990 per la figura dell’attività di estetica, bensì esclusivamente ai professionisti sanitari, tramite specifici corsi di formazione da istituire presso i Dipartimenti e le Facoltà di Medicina e Chirurgia degli Atenei.
Si evidenzia come anche la circolare del Ministero della Salute, prima del suo annullamento, rivolgeva il suo divieto all’estetista, quale unico operatore abilitato ad eseguire la dermopigmentazione.
Il Consiglio di Stato Sezione III con sentenza definitiva n. 4732/2021, in riforma della sentenza n. 2686/2020 di TAR Lazio, su ricorso in appello di Confestetica, annullava la Nota Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0014138-15/05/2019-DGPRE-MDS-P del 15/05/2019. La sentenza del Consiglio di Stato riconosceva quale attività propria dell’estetista la dermopigmentazione, anche quando chiamata impropriamente tatuaggio con “finalità medica”, in quanto tale tatuaggio estetico, come detto, non ha alcuna rilevanza terapeutica. La circolare annullata aveva vietato all’estetista solo ed esclusivamente la prestazione di “pigmentazione dell’areola - capezzolo” in quanto solo quella doveva essere eseguita esclusivamente da chi esercitava una professione sanitaria, in ambulatorio accreditato o autorizzato e non poteva essere eseguita in strutture non sanitarie e da personale non sanitario.
Quindi, anche l'attività di “tatuaggio medicale”, che altro non è che la dermopigmentazione estetica, proprio perché non ha alcun fine terapeutico ma solo estetico è attività propria dell’estetista che nulla ha a che vedere con il tatuaggio artistico.
Il trucco permanente estetico (dermopigmentazione), per cui è abilitata l'estetista, fornisce un camuffamento permanente ed è generalmente priva di effetti avversi significativi. La revisione della letteratura scientifica ha rilevato un'ampia accettazione della dermopigmentazione anche nella vitiligine, cicatrici da ustioni, alopecia areata e colorazione tridimensionale areola – capezzolo.
Si citano le realtà dell'ambulatorio di dermopigmentazione dell'Ospedale di Spilimbergo, progetto pilota attivato dal reparto di chirurgia senologica dell'Ospedale di Pordenone ove l'estetista specializzata in dermopigmentazione Rita Molinaro, vera esperta del settore, effettua, così come tante altre estetiste in tutta Italia, gratuitamente la prestazione; analoghi
I requisiti per l'accesso al master sono descritti all'art. 8 del medesimo bando: Il corso è diretto ai possessori di Diploma di Scuola Secondaria Superiore di durata almeno quadriennale (o equivalente titolo di livello EQF IV) e della Qualifica professionale di estetista (2 anni) conseguita secondo le modalità previste dalla Legge 04/01/1990 n. 1.
Di fondamentale rilevanza è che tra i docenti del corso ci siano esponenti dell'Istituto Superiore di Sanità, Dott. Alberto Renzoni e Dott.ssa Antonia Pirrera, che formano le estetiste in dermopigmentazione sull'aspetto normativo.
Invece, il docente di dermopigmentazione non può essere altro che un'estetista professionista
- Sul Corriere della Sera appare un articolo inequivocabile “TREVISO - Diventare esperti di dermopigmentazione, cioè di quella tecnica che permette di ricostruire con tatuaggio il Cac (complesso areola capezzolo) nelle pazienti che hanno sofferto di cancro al seno e hanno subito l'asportazione della mammella e successivamente un'operazione di chirurgia plastica per la sua ricostruzione. Lo si impara a Treviso, dove il 5 ottobre partirà la seconda edizione di un corso apposito organizzato dall'azienda Usl 9 (Centro di senologia, Unità di Chirurgia plastica e Dermatologia) e dalla Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) e destinato ad estetiste o estetisti
- Bruna Vespa nella nota trasmissione Porta a Porta il 13 giugno 2019 ha dovuto comunicare la rettifica sulla dermopigmentazione richiesta da Confestetica:
“l'estetista è abilitata dalla legge ad eseguire la dermopigmentazione “utilizzata esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo, per il miglioramento della immagine estetica in generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage)”, così come espressamente normato nel D.M. 206/2015 scheda 23 e legge 1/90 art. 1. Da non confondere con l'attività del tatuatore” (doc. 16).
Sul Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità, viene pubblicato il lavoro e le foto di dermopigmentazione eseguito dall’estetista Rita Molinaro (Doc. 17)
L’ESTETISTA RITA MOLINARO la sua prima pubblicazione scientifica sulla DERMOPIGMENTAZIONE su gli annali ISS Ann Ist Super Sanità 2020 “Dermopigmentation of the nipple-areola complex in a dedicated breast cancer centre, following the Treviso Hospital (Italy) LILT model” (pdf 625 kb) pubblicato a dicembre 2020 su gli Annali dell’ISS. Ann Ist Super Sanità 2020 | Vol. 56, No. 4: 444-451 (Doc. 18)
- Dermopigmentazione nella Regione Lazio e Regione Lombardia
La regione Lazio in data 3 marzo 2021 ha promulgato la legge regionale 2/2021, con la quale ha normato la dermopigmentazione, legge poi attuata con la DGR 270/2022 del 3 maggio 2022, che Confestetica ha impugnato davanti al Tar del Lazio, per chiederne l’annullamento per gravi violazioni di legge, chiedendo per questo anche l’incidente costituzionale per la violazione dell’art. 117 III comma della Costituzione;
La Regione Lombardia invece mentre inizialmente aveva inserito la dermopigmentazione nella PDL 172 di iniziativa consiliare del 13/05/2021, in un secondo momento, dopo le audizioni con le associazioni di categoria e la memoria circostanziata di Confestetica, ne ha disposto lo stralcio, promulgando così successivamente la Legge regionale 23 luglio 2021 n. 13 “Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing” escludendo la dermopigmentazione in quanto già normata.
Fatta questa doverosa premessa
rilevato che
- Il tatuaggio estetico – dermopigmentazione è l’attività dell’estetista già normata dalla Legge n. 1 del 4 gennaio 1990; dal Decreto Interministeriale del 21 marzo 1994, n. 352 (trucco e visagismo); dal Decreto Interministeriale del 15 ottobre 2015, n. 206 scheda 23; dalla Legge Regione Piemonte n. 53 del 30 dicembre 1992; così come confermato dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico nota prot. n. 18706 del 20/01/2017 e dalla sentenza del Consiglio di Stato Sezione III con sentenza definitiva n. 4732/2021, nonché dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità.
- Il tatuaggio artistico, (da non confondere con il tatuaggio estetico trucco permanente) per il quale sono state emanate dal Ministero della Salute solo delle linee guida specifiche nel 1998 dove viene espressamente specificato e delineato che hanno come unico fine quello di formare disegni o figure indelebili e nessun fine estetico, anche perché il trucco permanente era già stato normato 8 anni prima L.1/90 – D.M. 352/94.
- Pertanto, la dermopigmentazione/trucco permanente, nella Regione Piemonte non può essere normata nuovamente con PDL 187 del 18 febbraio 2022 di cui in oggetto, non essendoci alcun vuoto legislativo da colmare a livello nazionale;
- l’eventuale promulgazione della legge regionale (PDL 187) comporterebbe gravissimi e irreparabili danni a tutto il comparto dell’estetica, in quanto andrebbe a sottrarre all’estetista la competenza già acquisita per legge della dermopigmentazione - violerebbe palesemente l’art. 117 III comma della Costituzione e metterebbe in serie difficoltà i sindaci di tutta la Regione, i quali rilascerebbero autorizzazioni per aprire attività di dermopigmentazione, senza richiedere il titolo di estetista, come invece è previsto per legge.
Si chiede
- di stralciare dal PDL 187 l’attività di dermopigmentazione/trucco permanente in quanto attività già normata dalle leggi sopracitate.
- di convocare Confestetica in qualità di parte sociale maggiormente rappresentativa dell’estetista alle audizioni convocate dal Consiglio Regionale Lunedì 27 giugno 2022 alle ore 10.00 e in tutte le altre date eventuali.
CONFESTETICA
Il segretario Nazionale
Roberto Papa
Indirizzato a: Regione Piemonte Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia e Ai Signori Presidenti delle altre Commissioni consiliari; Ai Signori Componenti l'Ufficio di Presidenza; Ai Signori Consiglieri regionali; Al Signor Presidente della Giunta regionale; Ai Signori Assessori regionali; Ai Signori Sottosegretari regionali
TATUAGGIO ARTISTICO |
TATUAGGIO ESTETICO |
TATUAGGIO |
TRUCCO PERMANENTE |
PIERCING |
DERMOPIGMENTAZIONE |
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Dermografo per dermopigmentazione |