Comunicato Ufficiale numero 4065

del 22 settembre 2014

Comunicato Ufficiale - numero 4065 del 22 settembre 2014 

 
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Ci sono alcune AZIENDE PRIVATE (commercianti/fabbricanti di apparecchiature alimentate a bassa tensione per l’estetica), AZIENDE PUBBLICHE ed ENTI PUBBLICI (Ministeri, ASL, dipartimenti regionali, comunali ecc.), nonché sedicenti associazioni di categoria, che illegittimamente distorcono e strumentalizzano il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato, che ha annullato definitivamente il decreto 110/2011.

E’ ora di finirla di commettere azioni contrarie alla dignità degli estetisti e ai suoi diritti, non è più accettabile la sopraffazione che per 24 anni si è perpetuata sull’estetista.

Vediamo in breve come sono passati questi 24 anni in questa categoria

1. Nel 1990, il 4 gennaio viene promulgata la legge n. 1, con la quale è stata disciplinata l’attività di estetista.

2. L’articolo 10 di tale legge, prevedeva che i Ministeri, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge che disciplina l’attività di estetista (ovvero entro il 4 maggio 1990), avrebbero dovuto emanare “un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge.”

3. La legge 4 gennaio 1990 n. 1 dispone di un allegato che elenca gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, che ancora oggi è in vigore.

4. La legge 4 gennaio 1990 n. 1 dice anche che: “L'elenco allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore”.

5. Dal 1990 al 2011 l’estetista ha sempre utilizzato apparecchiature ad uso estetico tenendo conto dell’evoluzione tecnologica del settore, integrando e aggiornando le cognizioni tecnico-professionali con corsi di aggiornamento altamente specializzanti.

6. Nel 2011, viene emanato il Decreto 110/2011, corredato da 25 schede tecniche e anziché tenere conto:

a. dell’evoluzione tecnologica intervenuta nel settore dell’estetica;
b. del fatto che ogni centro estetico utilizza dal 1990 tecnologie al passo con i tempi e per questo segue rigidissimi corsi di formazione specifici;
c. della crescita esponenziale dei centri estetici in Italia (oltre 30.000)
d. della crescita esponenziale degli operatori di settore (oltre 100.000)
e. dell’enorme numero di trattamenti eseguiti sui clienti ogni anno oltre (100MILIONI/ANNO).

I ministeri piuttosto che seguire quanto scritto nella legge 1/90, cioè, “tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore”, hanno pensato di limitare l’utilizzo della tecnologia e dell’innovazione all’estetista emanando il decreto 110/2011, con il quale venivano tolte, di fatto, tutte le tecnologie innovative che l’estetista ha sempre utilizzato per 21 anni (dal 1990 al 2011).

Non solo, con questo decreto 110/2011, venivano anche determinate le potenze e le caratteristiche di produzione, ponendo limitazioni ingiustificate, impedendo così all’estetista di utilizzare apparecchiature, contemporanee e a norma di legge, al passo con i tempi e con l’evoluzione tecnologica, limitando così lo sviluppo naturale di questo comparto.

Il comparto dell’estetica è una perla italiana, si occupa del benessere e dell’estetica della popolazione, è un settore che non conosce crisi, che avrebbe voluto investire di più e meglio in tecnologia innovativa, ma ci sono alcuni burocrati, che quando ci dice bene sono incompetenti, e nella peggiore delle ipotesi, potrebbero essere considerati corrotti, continuano ad impedire lo sviluppo di questo comparto.
Discriminazioni, terrorismo psicologico, ignoranza, corruzione, interessi particolari e sottomissioni, in questi 24 anni, sono state le caratteristiche del comportamento di molti verso la categoria degli estetisti.

Ora Basta! In questi ultimi anni abbiamo assistito, seppur nel piccolo, come i burocrati si siano impegnati ad impedire la crescita naturale di un comparto, importante e molto richiesto dai cittadini.

L’Italia in questo settore potrebbe insegnare agli altri 27 paesi in Europa come sviluppare il settore dell’estetica e del benessere. L’Italia, in questo, nonostante tutto è Leader! Ma sentiamo dire in continuazione che dovremmo seguire l’Europa.

7. La legge 4 gennaio 1990 n. 1, all’art. 10 chiedeva di emanare un decreto entro 120 giorni, contenente “norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso”. Invece, è stato fatto un decreto che ha depotenziato e snaturato lo sviluppo tecnologico delle apparecchiature che l’estetista ha in dotazione dal 1990, ponendo limitazioni ingiustificate.

8. Per questi motivi, Confestetica ha proposto il ricorso al TAR, chiedendo l’annullamento integrale del decreto 110/2011, comprese le 25 schede tecniche. Dopo un primo rigetto del TAR, un nuovo ricorso trova accoglimento presso il Consiglio di Stato, che in data 18 febbraio 2014 emana una sentenza CHIARA e INEQUIVOCABILE:

a. "… Per Questi Motivi: Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 5158 del 2013), come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza accoglie il ricorso di primo grado ed annulla per quanto di interesse le disposizioni regolamentari impugnate in primo grado …”.

b. Nell’ultimo articolo, il n. 10, la sentenza dice: “Per tali ragioni, l’appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento per quanto di ragione del ricorso di primo grado, vanno annullate le impugnate disposizioni regolamentari nelle parti in cui non includono, o includono con ingiustificate limitazioni, dall’uso corrente degli esercenti la professione di estetista gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico dianzi meglio indicati…”

La sentenza del Consiglio di Stato è chiarissima e definitiva:
Tutte le apparecchiature del decreto recano limiti ingiustificati e per questo la sentenza del Consiglio di Stato ha annullato totalmente il decreto 110/2011.

L’unico elenco previsto per legge è contenuto nell’allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - disciplina dell'attività di estetista - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Lunedì 22 settembre 2014
Il Presidente Nazionale Confestetica
Roberto Papa
Per informazioni: Tel. 0541.71.88.73 | Cell. 380.77.18.222

iscrizione 96 euro l'anno

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1990: L’estetista ha la sua legge professionale con l’elenco delle apparecchiature, i Ministeri non l’hanno mai più aggiornato. 

2014: l’estetista è super aggiornata e i Ministeri sono fermi al 1990, per loro l’estetista dovrebbe ancora utilizzare le apparecchiature di quegli anni.