Comunicato Ufficiale numero 4190

del 4 ottobre 2014

 

POSTA CERTIFICATA
Lettera Prefetture ITALIANE Lettera ASL REGIONALI

 

Scarica versione PDF

Oggetto: Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” – D.M. 12 maggio 2011 n. 110 emesso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 1/1990 – Annullamento del D.M. 110/2011 ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1417/2014 del 24 marzo 2014

La scrivente associazione deve informare l’Eccellentissimo Prefetto indicato in intestazione che l’Eccellentissimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1417 depositata in data 24 marzo 2014 ha annullato il D.M. 110/2011 che, in attuazione dell’art. 10 della legge 1/1990, aveva emanato le schede tecniche relative ai macchinari elettromeccanici utilizzabili dall’estetista ed aggiornato, al contempo, l’elenco dei medesimi già allegato alla legge.

In accoglimento delle eccezioni addotte dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale.

Tale precisazione, e di conseguenza tale comunicazione, si rende doverosa dal momento che, ancora oggi, per quanto siano passati oramai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Non solo.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni allenuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedono di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

L’unico elenco previsto per legge è contenuto nell’allegato, articolo 10 primo comma, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - disciplina dell'attività di estetista - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1990, n. 4.

Pertanto il dichiarante, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, non potrebbe, per assurdo, firmare la certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione, con conseguente diniego da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l’attività.

Per le attività già avviate, invece, tali comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

E’ di tutta evidenza che una situazione del genere, sia foriera di grave nocumento per la categoria, costretta a doversi difendere nelle opportune sedi giudiziarie a fronte di immotivati controlli ovvero dinieghi delle amministrazioni anzidette che, operando nella maniera ora descritta, stanno anche sottraendosi in modo del tutto immotivato alla esecuzione di una sentenza emessa da un Autorità Giudiziaria.

E’ necessario, pertanto, che Codesto Eccellentissimo Prefetto faccia quanto di sua competenza per far eseguire correttamente la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, dandone notizia ai Comuni di propria competenza nonché alle Aziende Sanitarie Locali in maniera tale da non dover più assistere ad una forma di sostanziale diniego di giustizia che non farebbe altro che aggiungere ulteriori danni ad un comparto già pesantemente penalizzato dal provvedimento più volte richiamato.

Ci si augura, pertanto, che la presente comunicazione sia presa in seria considerazione dalle Amministrazioni destinatarie in maniera tale da consentire che l’abuso perpetrato sino ad oggi con la palese disapplicazione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Amministrativa cessi entro brevissimo tempo.

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ricevere un positivo riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo nostro malgrado costretti a rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie affinché siano fatte le opportune indagini e si accertino le responsabilità connesse con il mancato rispetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato nella vicenda de qua.

Scopri come diventare Socio Sostenitore di Confestetica