tatuaggio con finalità medica - Regione Liguria REV. 2

Regione Liguria - Rimini 4 gennaio 2023

Oggetto: Dermopigmentazione correttiva detta anche “tatuaggio con finalità medica

Facendo seguito alla comunicazione già inviata il 30 dicembre u.s., per la quale non abbiamo avuto alcun riscontro, si rimette anche alla vostra conoscenza quanto segue: nei giorni scorsi, con grande gioia, abbiamo appreso la bella notizia dell’imminente proposta di legge che farà rientrare la dermopigmentazione correttiva nelle prestazioni del sistema sanitario della Regione Liguria.

Nella sua regione può contare sul nostro pieno supporto!

Ci corre l’obbligo, però, di fare alcune precisazioni di fondamentale importanza, visto che dalla stampa emerge che “In Liguria Nasce il tatuaggio della Mutua” e che - Nel bilancio della Regione, appena approvato, un ordine del giorno della Lega ha impegnato la giunta a organizzare il sostegno economico dei tatuaggi con finalità medica cui si sottopongono i liguri. (cfr. allegato A).

Il tatuaggio con finalità medica non esiste, è un termine ingannevole, anche perché nessun tatuaggio può curare le malattie. Il noto trattamento estetico eseguito su donne malate oncologiche si chiama “dermopigmentazione correttiva”, ed è un’attività già regolamentata a livello nazionale dalla L. 1/90 ed è attività propria dell’estetista tanto da venire indicata tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico all’art. 6 comma 3 lettera f) L. 1/1990 apparecchi elettromeccanici (DERMOGRAFO cfr. D.M. 206/2015 - scheda 23) cfr. doc. 1 e 1 A).

La dermopigmentazione (altrimenti detta micropigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente, disegno epidermico o camouflage) viene utilizzata esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo, per il miglioramento della immagine estetica in generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage).

Come è noto, l’esercizio dell’attività di dermopigmentazione correttiva è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come previsto dall’art. 2 della L. 1/90; e può essere erogata solo ed esclusivamente da soggetti in possesso dell’abilitazione di cui alla L. 1/90. Qualsiasi altro soggetto eroghi la dermopigmentazione correttiva, privo dell’abilitazione e dell’autorizzazione del Sindaco, è un ABUSIVO e per questo viene sanzionato così come previsto dall’articolo 12 della stessa L. 1/90.

Il 6 aprile del 2021, il consigliere regionale capogruppo di Forza Italia, Claudio Muzio ha dichiarato[1]: “La Liguria avrà un elenco regionale dei dermopigmentisti”, ha poi proseguito «E’ di primaria importanza che le persone che ricorrono a questi trattamenti estetici possano fare riferimento in maniera certa a professionisti in possesso di tutte le qualifiche, le competenze ed i requisiti necessari – dichiara Muzio – Ricordo che le tecniche di trucco semipermanente, in cui ricade anche la dermopigmentazione – prosegue – sono cosa diversa dal tatuaggio, anche per quanto attiene alla strumentazione ed ai prodotti utilizzati, come ha ben chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico con un Parere del 20 gennaio 2007. Ciò è confermato dal fatto che l’attestato per esercitare l’attività di dermopigmentazione può essere conseguito da coloro che sono in possesso della qualifica professionale di estetista e della certificazione attestante la formazione in ordine all’apparecchiatura specifica e ai protocolli igienico-sanitari» cfr. doc. 2.

Purtroppo, già da diversi mesi, in altre regioni si sta rincorrendo in maniera sfrenata il c.d. “tatuaggio con finalità medica”.

La Regione Lombardia, che inizialmente aveva presentato la proposta di legge 172/2021 “Disciplina delle attività di tatuaggio, dermopigmentazione e piercing” di iniziativa consiliare, dopo il nostro intervento nell’audizione del 27 maggio 2021, presso la sede del Consiglio regionale, la IV Commissione consiliare presieduta dal Presidente Gianmarco SENNA (LEGA), ha giustamente stralciato la dermopigmentazione, in quanto attività già regolamentata dalla legge dello Stato. Due mesi dopo è così stata promulgata l’attuale Legge regionale 13 luglio 2021 - n. 87 “Disciplina delle attività di tatuaggio e piercingcfr. doc. 3, 4 e 5

Sciaguratamente però, non è andata così nella Regione Lazio, dove è stata promulgata Legge regionale 3 marzo 2021 - n. 2 “Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing”[2], intendendo per tatuaggio anche l’attività già regolamentata dalla legge dello Stato quale appunto la dermopigmentazione (anche detta tatuaggio medicale) attività propria dell’estetista. La legge regionale è stata poi attuata con la DGR 270/2022[3], che è stata prontamente impugnata da Confestetica davanti al TAR, dove si celebrerà il 23 p.v. l’udienza definitiva per il suo annullamento, con l’accertamento di tutti i rilievi di illegittimità costituzionale di cui all’art. 117 terzo comma Cost..

Confestetica da oltre 15 anni è l’unica associazione maggiormente rappresentativa dell’estetista a livello nazionale con 23.000 associati su 45.515 imprese di estetica presenti su tutto il territorio nazionale, e sappiamo molto bene che dietro questo “tatuaggio con finalità medica” ci sono alcune aziende che fanno molta pressione, anche politica, affinché tale trattamento illegittimo (se effettuato da soggetti privi dell’abilitazione di cui alla L.1/90), possa essere sdoganato come trattamento eseguito da tutti, allargando quindi la platea verso tutti i soggetti privi dell’abilitazione di legge, con l’unico scopo di vendere loro corsi di formazione costosissimi (che non abilitano nessuno), dermografi, pigmenti e kit monouso, come se non ci fosse un domani. Ovviamente tutto ciò oltre ad essere in totale contrasto sia con gli interessi collettivi che con la legge nazionale di riferimento, crea una forte distorsione del mercato e una gigantesca concorrenza sleale tra imprese autorizzate e imprese abusive.

Come è noto, nessuna legge regionale può regolamentare una nuova professione in quanto materia esclusiva dello Stato (art. 117 terzo comma Cost.), a maggior ragione se si vuole regolamentare con legge regionale la dermopigmentazione che è già normata dalla legge dello Stato, così come scriteriatamente ha fatto la Regione Lazio.

Ci meraviglia molto anche aver letto su La Repubblica che l’Istituto Superiore di Sanità avrebbe confermato un falso clamoroso, ovvero che “il tatuaggio medico, o dermopigmentazione correttiva, non è attualmente un settore regolamentato nel nostro paese”.

È proprio lo stesso Istituto Superiore di Sanità, che dopo aver ricevuto l’ordine di verificazione sulla dermopigmentazione (tatuaggio medicale) dal Consiglio di Stato, ha chiarito che il tatuaggio medicale non è un’attività terapeutica cfr. doc. 6.

La Sentenza del Consiglio di Stato poi, ha chiarito inequivocabilmente con sentenza n. 04732/2021 cfr. doc. 7, che la dermopigmentazione dell’areola capezzolo, impropriamente detta tatuaggio con finalità medica, è attività propria dell’estetista, annullando così quella scellerata circolare del Ministero della Salute 014138-15/05/2019-DGPRE-MDS-P cfr. doc. 8, la quale vietava all’estetista la dermopigmentazione dell’areola capezzolo, classificandola arbitrariamente come tatuaggio con finalità medica.

Ci stupisce non poco, il fatto che l’Istituto Superiore di Sanità possa aver dichiarato tale falsità, ovvero che la dermopigmentazione correttiva non sia normata, e ancor di più ci stupisce che lo continui a chiamare tatuaggio con finalità medica, quando lo stesso ISS ha dichiarato che tale trattamento non è terapeutico, avendo peraltro pubblicato la sentenza sul proprio sito istituzionale[4].

Di questo sarà nostra cura informare il presidente dell’ISS, per effettuare una rapida verifica interna, per individuare chi diffonde tali falsità a quale scopo!

Si evidenzia inoltre, che le storiche associazioni maggiormente rappresentative delle imprese artigiane, che rappresentano quindi sia le imprese di estetica che le imprese di tatuaggi, non sono legittimate a rappresentare gli interessi delle imprese di estetica, in quanto in palese conflitto di interessi con le imprese di tatuaggio, come da pronunce del Consiglio di Stato[5].

Avendo chiarito che il tatuaggio con finalità medica non esiste, in quanto non ha alcuna finalità terapeutica e che tale trattamento si chiama dermopigmentazione correttiva e viene eseguita esclusivamente da soggetti in possesso dell’abilitazione di legge (L. 1/90) e può essere erogata solo se si è in possesso dell’autorizzazione del Sindaco (licenza estetica), previo nullaosta dell’ASL.

Siamo a suggerire, con pieno spirito collaborativo nell’interesse della collettività, il modo corretto e legittimo per erogare la dermopigmentazione correttiva su malate oncologiche anche all’interno di strutture sanitarie.

La procedura è già stata collaudata nelle farmacie, che dal 2013, dopo una sentenza del TAR, hanno potuto aprire regolarmente una cabina estetica, così come può fare ogni struttura sanitaria, qualora ritenesse opportuno offrire ai pazienti, trattamenti estetici, compresa la dermopigmentazione correttiva. Da alcuni mesi, diverse strutture sanitarie contattano la nostra associazione per chiedere informazioni sul servizio di dermopigmentazione e sappiamo che stanno attivando le procedure corrette per aprire l’attività di dermopigmentazione correttiva all’interno di alcuni ospedali, con regolare licenza estetica rilasciata dal Sindaco.

Per aprire la cabina estetica in una struttura sanitaria a norma di legge è semplicissimo, dopo aver individuato i locali idonei, basta presentare una normalissima SCIA per l’attività estetica, indicando il direttore tecnico in possesso dell’abilitazione di cui alla L. 1/90. Inoltre, è previsto anche l’affitto della cabina, quindi la struttura sanitaria ha tutti gli strumenti di legge per procedere a tale nuova apertura. Riferimenti normativi[6]. Del resto, come è noto, le procedure per aprire un istituto di bellezza sono esattamente analoghe a quelle per aprire un bar, già presenti in numerose strutture ospedaliere e prevedere un bando come si fa per le altre attività già presenti. Ad esempio, l’ospedale San Martino di Genova, al suo interno, mette a disposizione due bar, un’edicola, servizi di parrucchiere[7] e altri servizi. Pertanto, è evidente che se si vuole offrire il servizio di dermopigmentazione correttiva si debba obbligatoriamente ottenere le giuste autorizzazioni comunali, così come accade per le altre attività. Diversamente sarebbe un’attività abusiva, in quanto violerebbe in toto la L. 1/90. Siamo più che convinti che la regione Liguria non finanzierebbe mai l’attività abusiva di dermopigmentazione correttiva a soggetti privi dell’abilitazione estetica così come richiesto dalla legge nazionale.  
La nostra associazione sarà al vostro fianco per qualsiasi vostra necessità di interesse collettivo al fine di rendere la vostra regione pioniera e innovativa, affinché le estetiste, con regolare abilitazione “lavorino per conto del sistema sanitario regionale e la Liguria prova a rompere per prima gli argini”.

 

Si resta in attesa di un vostro cortese riscontro        
Cordialmente

Roberto Papa
Segretario Nazionale Confestetica

 


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contatto Mobile: 333.87.500.87

 

Si allegano i seguenti documenti:

Allegato A) articolo apparso su La Repubblica in data 27 dicembre 2022
Liguria, nasce il tatuatore della mutua. I tattoo (medici) entreranno nel sistema sanitario regionale

  1. e 1A) Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - DECRETO  15 ottobre 2015, n.  206, sceda n. 23 concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo al dermografo utilizzato per l’attività di estetista.

 

  1. Intervista al consigliere regionale capogruppo di Forza Italia, Claudio Muzio - La Liguria avrà un elenco regionale dei dermopigmentisti - attività propria dell’estetista.

 

  1. Proposta di legge regione Lombardia 172/2021 – “Disciplina delle attività di tatuaggio, dermopigmentazione e piercing”.

 

  1. Audizione Regione Lombardia n. 29 del 27 maggio 2021.

 

  1. Legge regione Lombardia del 13 luglio 2021 n. 87 – “Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing”.

 

  1. Verificazione ISS - Ordinanza collegiale n.2994/2021 emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nell’ambito del ricorso RG 9703/2020 instaurato da Confestetica et al. c/ Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Università e della Ricerca, per la riforma della sentenza TAR Lazio- Sez. III, n.2686/2020.

 

  1. Sentenza del Consiglio di Stato n. 04732/2021, la dermopigmentazione areola-capezzolo è attività propria dell’estetista.

 

  1. Circolare Ministero della Salute annullata dalla Sentenza n. 04732/2021.
 

[1] Intervista al consigliere regionale capogruppo di Forza Italia, Claudio Muzio - La Liguria avrà un elenco regionale dei dermopigmentisti - attività propria dell’estetista. https://www.genova24.it/2021/04/la-liguria-avra-un-elenco-regionale-dei-dermopigmentisti-254334/

[2] Legge regione Lazio 3 marzo 2021 n. 2 Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing https://www.consiglio.regione.lazio.it

[3] DGR 270/2022 Regione Lazio Disposizioni attuative dell’art. 9, comma 1, della L.R. 3 marzo 2021, n. 2, “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e di piercing” e successive modifiche ed integrazioni. https://www.regione.lazio.it/documenti/77144

[4] Sito ISS, pubblicazione sentenza Consiglio di Stato n. 04732/2021 – Il tatuaggio medicale non è un trattamento terapeutico https://www.epicentro.iss.it/tatuaggi/tatuaggi-con-finalita-medica

[5] Consiglio di Stato n. 4628/2016 - Consiglio di Stato, IV, 16 novembre 2011, n. 6050. E' inoltre indispensabile che l'interesse tutelato con l'intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all'associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio (in tal senso - ex multis - Cons. Stato, III, 27 aprile 2015, n.2150)... Un'organizzazione rappresentativa risulta priva di legittimazione ad agire in relazione a controversie nelle quali l'interesse dedotto in giudizio concerna una parte soltanto delle categorie rappresentate o singoli associati, o comunque nelle quali le posizioni delle categorie rappresentate possano risultare fra loro contrapposte, con la conseguenza che l'associazione rappresentativa si trovi in posizione di conflitto di interesse con alcuni dei soggetti rappresentati (in tal senso: Cons. Stato, III, 26 maggio 2014, n. 2682; id., III, 11 aprile 2014, n. 1787).

[6] L. 1/1990, LR 3/2003, LR 14/2011, DLGS 59/2010, Decreto 206/2015, Decreto min. 110/2012, L 35/2012, DLGS 147/2012, Legge n. 241/1990 s.m.i.

[7] Ospedale San Martino di Genova – servizio bar, edicola e parrucchiere https://www.ospedalesanmartino.it/servizi-alla-persona/servizi-per-i-degenti/altri-servizi.html

 

A seguito della comunicazione già inviata a mezzo pec e protocollata: Il giorno 30/12/2022 alle ore 20:29:39

Comunicazione Rev. 2, del 4/1/23 inviata a:

PRESIDENTE
Giovanni Toti
presidente@regione.liguria.it

ASSESSORE
Andrea Benveduti
assessore.sviluppoeconomico@regione.liguria.it

ASSESSORE
Alessandro Piana
vicepresidente.assessore.agricoltura@regione.liguria.it