Green Pass centri estetici: obbligatorio solo per i dipendenti del centro estetico e non per i clienti - FAQ
Di seguito le risposte alle domande frequenti sui dpcm riguardanti Green Pass per i titolari di centro estetico, per l’estetista e per i clienti - firmati dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi - in vigore dal 15 ottobre 2021
- Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nei centri estetici?
Ogni centro estetico è autonomo nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I titolari di centro estetico definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
Per la verifica si utilizza l’app “VerificaC19”, resa disponibile anche per i titolari di centro estetico. Tale verifica potrà avvenire attraverso l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura.
- Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
I dipendenti del centro estetico che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
- I dipendenti del centro estetico che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
I dipendenti del centro estetico in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
- Quali provvedimenti deve prendere il titolare di centro estetico che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?
Il dipendente del centro estetico è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di centri estetici con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il titolare di centro estetico può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Nel caso in cui il lavoratore acceda nel centro estetico senza green pass, il titolare di centro estetico deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti, il lavoratore che accede al centro estetico senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.
- Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati?
I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.
- I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione del centro estetico, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l’utilizzo del green pass?
No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.
- Gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti devono controllare il green pass di tali operatori?
I clienti non sono tenuti a verificare il green pass degli estetisti lavoratori presso i centri estetici.
Il titolare di centro estetico deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo agli estetisti o ad altri operatori presenti nel centro estetico.
Il titolare di centro estetico, anche se non ha dipendenti deve essere comunque in possesso del green pass.
- È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi nei centri estetici e che per questo devono accedere alle sedi degli stessi?
Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dei centri estetici sono soggetti al controllo.
- È possibile per il titolare di centro estetico verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?
Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, gli estetisti sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al titolare di centro estetico per soddisfare tali esigenze.
- Quali sanzioni rischia il titolare di centro estetico che non effettua le verifiche previste per legge?
Il titolare di centro estetico che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.